Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2021 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2020.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l’intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle seguenti aliquote approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020, confermate anche per l’anno 2021 con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2021:

Aliquota Tipologia immobile
0,60% Abitazioni principali, solo se iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
0,00% fabbricati rurali strumentali
0,00% "beni merce"
  terreni agricoli ESENTI ai sensi dell’art.1 c. 758 lett. c) L 160/2019 - comune montano
1,06% Fabbricati gruppo "D"
1,06% altri immobili ad eccezione della categoria C1
0,97% Immobili di categoria C1
Chi non deve pagare l'acconto?

Esonero per imprese ed attività economiche

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero dalla prima rata IMU del 2021 per i settori del turismo e dello spettacolo.

Nello specifico, il comma 599 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 recita: “In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate”.

L'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021, introdotto dalla Legge n. 69/2021, ha disposto l'esonero dalla prima rata dell'IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto stanziati dal medesimo D.L. n. 41/2021.

  • Nello specifico, l’articolo 1 del predetto decreto riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario.
  • Si tratta, quindi, di coloro che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali previste dall'articolo 2195 del Codice Civile, ovvero attività artistiche o professionali. Sono altresì compresi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'articolo 32 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, rientranti nei limiti ivi previsti.
  • L'agevolazione compete esclusivamente per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IMU in cui i medesimi soggetti esercitano l'attività di cui sono gestori.
  • La disposizione ha previsto, inoltre, specifici requisiti di fatturato (o di compensi) o della loro variazione. In particolare, sono esclusi tutti i soggetti con fatturato (o compensi) superiori a 10 milioni di Euro nel periodo d'imposta precedente a quello vigente il 31 dicembre 2020.
  • Sono escluse tutte le imprese, le professioni e le attività agricole cessate alla data del 22 marzo 2021 o avviate dopo la medesima data.
  • Inoltre, per poter beneficiare dell'esenzione, il fatturato (corrispettivi) medio mensile dell'anno 2020 deve essersi ridotto di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo dato del 2019. Quest'ultimo requisito non è richiesto per le attività iniziate dal 1° gennaio 2019.
  • Sono comunque esclusi gli enti pubblici (organi e le Amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni, gli enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province e le Regioni - per i quali quindi saranno esenti esclusivamente gli immobili destinati a scopi istituzionali) ed i soggetti di previsti dall'articolo 162bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, quali gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, sim, confidi), oltre le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria
Novità IMU per pensionati all’estero

La Legge di Bilancio 2021, comma 48 dell'articolo 1, per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La legge prevede la riduzione del 50% dell’IMU, la riduzione si applica sull’unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto IMU per l’anno 2021 deve essere effettuato con modello F24 entro il 16 giugno.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Almenno San Bartolomeo è A216.

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.